STATUTO DI

“ASSOCIAZIONE SERVIZIO PUBBLICO”

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. Ai sensi dell’articolo 49 della Costituzione italiana e degli articoli 36 e seguenti del codice civile, è costituita l’associazione, denominata “ASSOCIAZIONE SERVIZIO PUBBLICO”. L’associazione è disciplinata dal presente statuto, dal codice civile e dalla ulteriore normativa applicabile. L’associazione non persegue fini di lucro ed è sottoposta alle particolari normative fiscali previste.

2. La sede è in Roma, in via Virginio Orsini n. 27. Il numero del codice fiscale è 16883421006

3. L’associazione può organizzare la propria attività tramite sedi secondarie e/o collettivi territoriali.

Articolo 2 - Scopo e natura dell’associazione

1. L’associazione non ha fini di lucro e si propone di favorire la più completa libertà di espressione; difende e si impegna per l’attuazione della Costituzione antifascista nata dalla Resistenza; promuove l’emancipazione globale della persona umana, la piena parità tra i generi facilitando la partecipazione di tutti gli aderenti anche attraverso la promozione di attività formative, la libera informazione e la sua pluralità, la pace tra i popoli e il ripudio della guerra, la sovranità popolare, la giustizia sociale, la laicità, l’ecologia, a partire dalla riconversione del nostro sistema produttivo, l’armonia tra gli esseri umani e la natura.

2. L’associazione - aperta e popolare - accoglie chiunque agisca per favorire la diffusione di tali principi; promuove attività di ricerca e iniziative culturali, formative, ricreative, convegni e seminari. Svolge attività editoriali e di distribuzione di pubblicazioni, libri, prodotti multimediali e trasmissioni televisive; bandisce le parole e i comportamenti violenti, sessisti, razzisti o Lgbtqia+ fobici; è fondata sul confronto democratico; difende i beni comuni, promuove strumenti di informazione alternativi conducendo una battaglia culturale contro il liberismo; riunisce i collettivi territoriali, di luoghi di lavoro o di studio, di natura professionale o tematici; decide le sue campagne a carattere nazionale attraverso le consultazioni svolte su una piattaforma internet tramite la deliberazione dei suoi aderenti; adotta forme organizzative in evoluzione, modificando i principi statutari nel corso della sua crescita.

3. L’associazione privilegia il metodo della condivisione nell’assunzione delle decisioni. È fondata sul confronto democratico e consapevole, riconoscendo a tutti gli iscritti un effettivo ruolo di partecipazione, anche nel rispetto delle minoranze e garantendo le pari opportunità tra generi; può partecipare alla vita politica appoggiando liste o candidati favorevoli a realizzare i principi dell’associazione, attraverso la presentazione di liste proprie o eventualmente anche in collegamento, unione o in via congiunta con altre forze e formazioni politiche.

Articolo 3 - Soggetti dell’associazione. Diritti e doveri degli iscritti e modalità di adesione

1. Possono iscriversi all’associazione tutti coloro che:

a) abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

b) condividano i principi, valori e finalità dell’associazione accettando le norme del presente statuto;

c) abbiano effettuato una richiesta esplicita di adesione seguita dal versamento della quota di iscrizione fissata annualmente dal Comitato dei garanti.

2. L’iscrizione - libera, volontaria e di durata annuale - comporta la condivisione dei principi e dei programmi dell’associazione, l’impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi, il rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle delibere degli organi direttivi ed esecutivi. Ogni iscritto è obbligato a tenere comportamenti ispirati al rispetto della dignità degli altri iscritti. Le domande di iscrizione sono ratificate dal Comitato dei garanti.

3. Gli iscritti, a seguito dell’accoglimento della loro richiesta, possono partecipare liberamente a tutte le attività dell’associazione (come riunioni, seminari di approfondimento tematico, eventi pubblici ed iniziative on-line), esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo per le cariche interne all’associazione, essere designati o nominati a queste cariche secondo le norme dello statuto e le relative disposizioni regolamentari attuative.

4. La richiesta di iscrizione va integralmente compilata e sottoscritta anche attraverso il sito web, e comporta il versamento della quota annuale stabilita per l’iscrizione

5. Le modalità e le procedure per l’iscrizione, il rinnovo, il versamento delle quote annuali sono disciplinate dall’apposito Regolamento. L’iscrizione ha valore annuale ed è individuale.

6. L’iscritto accetta, mediante l’atto stesso dell’iscrizione, di essere registrato nell’anagrafe degli iscritti tenuta presso la sede nazionale. La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:

a) recesso, comunicato per iscritto a mezzo raccomandata o PEC al Consiglio direttivo;

b) decadenza automatica a seguito di mancato rinnovo dell’iscrizione; in caso di mancato versamento della quota di iscrizione annuale si verificherà l’automatica decadenza dell’iscrizione medesima;

c) espulsione a seguito di provvedimento disciplinare, nei casi in cui l’iscritto non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi interni o qualora l’iscritto svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’associazione o qualora l’iscritto, in qualunque modo, arrechi o tenti di arrecare gravi danni, anche morali, all’associazione, e comunque in tutti i casi in cui il comportamento dell’iscritto sia incompatibile con la sua permanenza nell’associazione.

7. La richiesta di iscrizione vale come riconoscimento dei principi, degli scopi e delle finalità presenti in questo statuto e in rispetto dello stesso.

8. Il numero degli iscritti è illimitato.

9. La qualifica di iscritto è intrasmissibile. Non possono iscriversi coloro che aderiscano ad associazioni e/o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle dell’associazione.

10. La perdita della qualità di associato iscritto comporta l’automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta negli organismi e non attribuisce alcun diritto al rimborso della quota annuale versata.

Articolo 4 - Organi associativi

Sono organi dell’associazione:

il Presidente;

il Consiglio direttivo;

il Comitato esecutivo;

l’Assemblea degli iscritti;

il Comitato dei garanti;

il Tesoriere;

il Segretario;

i Collettivi;

Articolo 5 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea degli iscritti e rappresenta pubblicamente l’associazione.

2.Il Presidente coordina il Comitato esecutivo, convoca e presiede l’Assemblea degli iscritti e il Consiglio direttivo.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi, in ogni grado di giudizio e davanti ad ogni giurisdizione, per ogni attività e rapporto, può intraprendere liti e resistere in giudizio e nominare difensori.

4. Il Presidente può essere revocato o dichiarato decaduto dal Consiglio direttivo con una maggioranza dei due terzi dei componenti.

5. Se il Presidente cessa la carica prima del termine del suo mandato, il Consiglio direttivo entro trenta (30) giorni elegge un nuovo Presidente che rimane in carica sino alla celebrazione dell’Assemblea degli iscritti.

Articolo 6 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo rilascia le autorizzazioni e le deleghe per la presentazione delle liste elettorali

2. Il Consiglio direttivo viene eletto dall’Assemblea degli iscritti e nomina sia il Tesoriere che il Segretario;

Tutti gli iscritti soci sono eleggibili a condizione che la candidatura sia presentata nelle forme e nei termini stabiliti dallo statuto e dai relativi regolamenti emanati dal Consiglio direttivo allo scopo di garantire la democrazia interna, il pluralismo e il rispetto delle minoranze.

3. Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente.

4. Il Consiglio direttivo:

a) è convocato dal Presidente almeno ogni due (2) mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con diritto di voto;

b) determina le linee culturali, politiche e strategiche dell’associazione;

c) delibera, per gli atti che impegnano l’associazione, a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

6. È prevista la possibilità della delega scritta ad altro membro del Consiglio direttivo

7. Le deliberazioni vengono trascritte sul libro dei verbali redatto dal Segretario della riunione e sottoscritto dal Presidente

Articolo 7 - Comitato esecutivo

1. Il Comitato esecutivo attua le decisioni del Consiglio direttivo e la sua durata coincide con quella del mandato del Presidente. Viene proposto e convocato dal Presidente che necessita dell’approvazione del Consiglio direttivo.

Articolo 8 - Assemblea degli iscritti

1. L’Assemblea degli iscritti è l’organo sovrano dell’associazione ed è composto da tutti gli aderenti, ai vari livelli, all’associazione medesima in regola con il versamento delle quote al momento della convocazione, definisce e indirizza la linea politica dell’associazione ed è convocata in via ordinaria ogni anno dal Consiglio direttivo.

2. Tutte le cariche associative hanno di norma una durata di tre (3) anni e comunque fino all’Assemblea

3. Essa può, inoltre, essere convocata in via straordinaria dal Presidente su richiesta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio direttivo.

Articolo 9 - Comitato dei garanti

1. Il Comitato dei Garanti è eletto dall’assemblea degli iscritti ed è composto da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a nove (9).

2. La durata del Comitato dei garanti è la medesima del Consiglio direttivo ed è competente per la ricezione e il vaglio statutario delle proposte di candidatura alle assemblee elettive nazionali ed europee, per la costituzione dei Collettivi e per le altre attività di cui al presente statuto.

3. Il Comitato è competente in unica istanza per le azioni disciplinari nei confronti dei componenti del Consiglio direttivo.

E’ inoltre competente riguardo all’applicazione del presente statuto, dei regolamenti nazionali, ed esprime i pareri di congruità delle deliberazioni degli organi dell’associazione.

Il Comitato dei garanti è competente altresì relativamente alla protezione dei dati personali e al rispetto della vita privata e dei diritti di riservatezza ai sensi delle vigenti normative in materia di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e alle direttive del Garante per la protezione dei dati personali fatte salve le eventuali future modifiche delle disposizioni di legge e dei provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali.

4. Il Comitato dei garanti, nel caso in cui un iscritto all’associazione sia imputato in un processo penale, esprime, su richiesta del Consiglio direttivo, un parere di compatibilità dell’iscritto con le finalità dell’associazione. E’ diritto dell’iscritto raggiunto dall’inchiesta penale, essere ascoltato e produrre memorie nel proprio interesse.

Il Comitato dei garanti:

a) approva i dati del tesseramento;

b) stabilisce sia l’importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli amministratori e dagli eletti nelle assemblee rappresentative. Il diritto di voto nei vari organi può essere esercitato solo da coloro che sono in regola con il versamento della quota associativa

Articolo 10 - Articolazione territoriale

L’associazione articola la sua presenza in Italia e all’estero attraverso i collettivi e coordinatori regionali, provinciali e comunali.

I Collettivi territoriali, di luoghi di lavoro o di studio, di natura professionale o tematici sono riconosciuti dal Comitato dei garanti, rappresentano la struttura di base dell’associazione e realizzano il programma con autonomia d’azione nel rispetto dei principi statutari. I Collettivi si riuniscono regolarmente e sono coordinati preferibilmente da due persone di genere diverso. Devono essere costituiti da un minimo di cinque (5) persone e un massimo di nove (9). Sono invitati a dividersi quando raggiungono il numero massimo di aderenti attivi per favorire il coinvolgimento reale degli stessi, il loro dinamismo e la costruzione di una rete diffusa sul territorio; garantiscono la coerenza e l’unità del movimento; in conseguenza le loro iniziative devono essere compatibili con i principi dell’associazione.

Articolo 11 - Strutture federate

1. L’associazione può stipulare patti federativi con soggetti politici e civici, nonché con associazioni di natura culturale e sociale, dotati di autonomia politica, organizzativa e finanziaria, che ne condividono gli obiettivi e il programma politico nazionale con priorità alla costruzione di una piattaforma unitaria per l’attuazione della Costituzione della Repubblica italiana antifascista.

2. Gli accordi alla base dei patti federativi sono sottoscritti dal Presidente dell’associazione e dal rappresentante legale del soggetto politico federato e descrivono le modalità di sostegno reciproco, nonché il livello nazionale o territoriale in cui ha specifica operatività il patto in oggetto.

Articolo 12 - Azione disciplinare

1. Qualunque soggetto iscritto - individuale e/o struttura collettiva qui prevista - può promuovere azione disciplinare presso il Comitato dei garanti o presentare allo stesso un ricorso quando ritenga violata una norma del presente statuto o dei regolamenti nazionali.

2. Tutti i ricorsi e le contestazioni disciplinari devono essere presentati per iscritto.

3. Entro dieci (10) giorni dalla ricezione della contestazione disciplinare viene data notizia tramite raccomandata all’interessato, che entro ulteriori dieci (10) giorni ha diritto di inviare memorie difensive o chiedere di essere ascoltato in contraddittorio dal Comitato dei garanti. Nei confronti dei soggetti individuali e/o collettivi sottoposti ad azione disciplinare, i coordinatori dei rispettivi livelli territoriali possono adottare provvedimenti di urgenza fino alla decisione definitiva degli organi disciplinari.

4. La contestazione viene notificata dal Presidente ai soggetti interessati con lettera raccomandata o PEC, contenente la notizia dell’apertura del procedimento disciplinare e dei fatti che gli vengono contestati. È garantito il diritto di difesa del soggetto iscritto sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio giurisdizionale entro trenta (30) giorni dalla ricezione della contestazione. Il Comitato dei garanti emette la decisione entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della segnalazione o del ricorso.

5. Sulle decisioni del Comitato dei garanti è ammesso reclamo negli stessi termini al Consiglio direttivo entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della decisione. In sede di reclamo è garantito il diritto di difesa del soggetto interessato sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio giurisdizionale.

6. Il Consiglio direttivo entro sessanta (60) giorni dalla ricezione del reclamo può accogliere, modificare o annullare il provvedimento impugnato. Scaduti i termini le decisioni sono definitive.

Articolo 13 - Misure disciplinari

1. Le misure disciplinari irrogabili dal Comitato dei garanti sono: a) il richiamo; b) la sospensione; c) l’espulsione.

2. Il richiamo è inflitto per fatti di lieve entità.

3. La sospensione è inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva o in caso di svolgimento di attività contrastanti con le direttive degli organi dell’associazione qualora ciò non comporti l’espulsione.

4. L’espulsione è inflitta per infrazioni gravi alla disciplina dell’associazione o per indegnità morale o politica.

5. Il provvedimento di espulsione o di revoca dell’affiliazione è sempre reso di pubblico dominio.

Articolo 14 - Patrimonio sociale. Risorse economiche

1. Il patrimonio dell’associazione è costituito da: contributi degli associati; contributi pubblici di legge; eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali; investimenti mobiliari; interessi attivi e altre rendite patrimoniali; somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti in conformità alla legge.

2. L’associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da: a. eredità, donazioni e legati;

a) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

b) erogazioni liberali degli associati e dei terzi

c) contributi associativi;

d) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

3. I singoli associati, in caso di recesso, non possono chiedere all’associazione a qualsiasi livello, la divisione del fondo comune, né pretendere quota alcuna a nessun titolo.

4. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, delle strutture territoriali, i beni patrimoniali si trasferiscono all’associazione. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell’associazione è fatto obbligo alla stessa di devolvere il patrimonio eventualmente residuo ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 - Tesoriere

1. Il Tesoriere - il cui mandato ha la stessa durata di quello del Presidente - ha la responsabilità autonoma, individuale ed esclusiva della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale dell’associazione, a tutti i fini di legge, incluso l’articolo 5 della legge n. 96/2012 e successive modifiche e integrazioni; agisce nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario.

2. Il Tesoriere predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone al Consiglio direttivo.

Articolo 16 - Esercizi sociali, bilanci e trasparenza

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

2. I rendiconti di esercizio annuali, devono essere redatti e sottoposti all’approvazione dell’Assemblea degli iscritti entro il mese di aprile dell’anno che segue la chiusura dell’esercizio, unitamente alla relazione predisposta dal collegio dei revisori dei conti e della società di revisione.

3. Nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto, l’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

4. L’associazione assicura la trasparenza e l’accesso alle informazioni riguardanti l’assetto statutario, gli organi associativi, i bilanci, compresi i rendiconti e ogni atto documentale della gestione economico-finanziaria.

Articolo 17 - Trasparenza e controllo del rendiconto

L’associazione assicura altresì la suddetta trasparenza e l’accesso alle informazioni riguardanti ogni altro ambito della sua attività - ivi comprese la pubblicità dei provvedimenti dei suoi organi rappresentativi e la possibilità di accesso documentale da parte degli iscritti avvalendosi anche del proprio sito Internet ufficiale.

Articolo 18 - Scioglimento e liquidazione

1. L’Assemblea degli iscritti, convocato in via straordinaria, può decidere lo scioglimento dell’associazione con il voto favorevole di tre quarti (3/4) degli aventi diritto.

2. In caso di scioglimento, l’Assemblea degli iscritti nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 19 - Modifiche statutarie

Lo statuto, il simbolo e la denominazione possono essere modificati su proposta del Consiglio direttivo o di almeno il 10 % degli iscritti, con il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti, dall’Assemblea degli iscritti.

Articolo 20 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, e all’occorrenza, si applicano le norme del codice civile, le specifiche disposizioni di legge in materia di funzionamento e di sostegno ai partiti, ai movimenti e alle formazioni politiche, nonché, in quanto applicabili, le norme dei regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I. - Fino alla prima Assemblea degli iscritti, l’associazione è affidata al Consiglio direttivo provvisorio che è dotato di tutti i poteri per adottare con atto pubblico, anche a maggioranza, ogni modifica statutaria che si rendesse necessaria per il miglior funzionamento e la miglior organizzazione dell’associazione e per l’ottemperanza ad obblighi di legge.

II. - Sino alla prima Assemblea degli iscritti, il Comitato direttivo provvisorio, su proposta del Presidente anch’esso provvisorio, adotta tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento e l’organizzazione dell’associazione mediante proprie deliberazioni, eventualmente anche nominando organi a cui delegare parte delle attività organizzative.

III. - Sino alla prima Assemblea degli iscritti, le attività dell’associazione vengono gestite dal Consiglio direttivo provvisorio.

IV. - Ha immediata applicazione l’articolo 17 dello statuto in ordine alle prerogative, competenze e responsabilità del tesoriere nazionale.

V. - La prima Assemblea degli iscritti si terrà non oltre il 30 giugno 2023 e approverà il nuovo statuto ed eleggerà i nuovi organismi dirigenti.